Il notaio è un pubblico ufficiale al quale lo Stato affida il potere di attribuire pubblica fede, cioè il valore di prova legale, agli atti che stipula. Perciò tutti – compreso il giudice – devono presumere vero ciò che è da lui attestato, salvo che sia accertato il reato di falso.
L’atto pubblico fa prova:

  • della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
  • delle dichiarazioni delle parti in esso riportate,
  • degli altri fatti che il pubblico ufficiale afferma essere accaduti in sua presenza o anche essere stati da lui compiuti.

A tal fine il notaio deve accertare personalmente qual è la volontà delle persone che a lui si rivolgono e lo scopo che intendono raggiungere. Egli potrà predisporre l’atto più idoneo ed economico, svolgendo al contempo un controllo preventivo di legalità.

Il notaio ha il dovere di far rispettare le leggi e non può e non deve ricevere atti proibiti dalla legge. Grazie ai controlli effettuati dal notaio in Italia in sostanza non esiste contenzioso sulle transazioni immobiliari (solo lo 0,003% crea a contenzioso). Inoltre, grazie all’abolizione nel 2000 del controllo omologatorio del tribunale e la conseguente assunzione da parte del notaio della responsabilità relativa alla costituzione delle nuova società, una società di capitali, che fino al 2000 necessitava di circa 150 giorni dalla sua costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell’atto notarile o al massimo in pochi giorni.
Nell’esercizio della sua funzione il notaio deve essere, per legge, indipendente e imparziale: deve quindi tutelare gli interessi di tutti i contraenti in uguale misura, a prescindere da chi gli abbia conferito l’incarico.
È infine suo compito riscuotere per conto dello Stato le imposte collegate a gli atti ricevuti (imposte di registro, ipotecarie, catastali, ecc.).